QUANDO CHIEDERE I PERMESSI RETRIBUITI
15 dicembre 2017
di Vittorio Esperia
Studio, lutto, donazione sangue, permessi elettorali e non solo: in cosa consistono i permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti e in quali casi è possibile farne richiesta
Secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, i permessi di lavoro retribuiti rappresentano i periodi di tempo in cui il dipendente può astenersi dall’obbligo della prestazione lavorativa conservando il posto di lavoro, la normale retribuzione prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e il riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Permessi di lavoro retributi, quali tipologie?
Riduzione orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro, definita ROL, è un istituto originato dalla contrattazione collettiva, che consente al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa, conservando il posto di lavoro, senza subire una decurtazione sulla propria retribuzione. Il numero di ROL, determinato su base annua, varia a seconda del CCNL in considerazione della qualifica, dell’anzianità di servizio del lavoratore e dell’orario di lavoro dello stesso.
Questa riduzione, le cui modalità di fruizione sono lasciate alla contrattazione collettiva, viene solitamente realizzata tramite la concessione di permessi orari. In caso di mancata fruizione dei ROL da parte del lavoratore entro i termini previsti dalla contrazione collettiva, è prevista la monetizzazione del monte ore residuo, il cui valore è calcolato sulla base delle retribuzione in essere al momento in cui scade la possibilità di fruizione.
Ex festività
Per ex festività si intendono le festività che non rientrano più tra le ricorrenze festive agli effetti civili ai sensi della l. n. 54/1977 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo): a fronte di tale previsione normativa i contratti collettivi hanno dunque previsto il diritto (compensativo) di fruire di 32 ore di permessi individuali aggiuntivi.
Così come per i ROL, nell’eventualità in cui il lavoratore non possa godere delle ex festività in uno specifico arco temporale stabilito dalla contrattazione collettiva, è prevista la possibilità di erogare un’indennità sostitutiva. Quest’ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Permessi allattattamento
La madre lavoratrice ha diritto, per il primo anno di vita del figlio (fino a tre anni in caso di handicap grave del bambino) o durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, al godimento di uno o due periodi di riposo, anche cumulabili durante la medesima giornata. Tale tipologia di permessi è totalmente a carico dell’INPS e in determinate condizioni può essere fruita anche dal padre lavoratore.
Più precisamente, questi periodi di riposo spettano nella misura pari a un’ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore oppure a due ore nel caso in cui l’orario giornaliero di lavoro sia di durata superiore a 6 ore. In caso di parto gemellare o, in alternativa, in caso di adozione o affidamento di più minori, le ore di riposo spettanti alla lavoratrice sono raddoppiate. Inoltre, i periodi di riposo si riducono a mezz'ora ciascuno nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di un'altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Permessi retribuiti ai sensi della L.104/92
Questa tipologia di permessi retribuiti, che è totalmente a carico dell’INPS, può essere richiesta dal dipendente al proprio datore di lavoro nelle seguenti circostanze:
disabili in situazione di gravità
genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità
coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, c. 36-37, l. n.76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, della persona con disabilità grave, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
Più precisamente, la persona che richiede o per la quale si richiedono tali permessi deve essere in situazione di disabilità grave, ai sensi del c.3 dell’art.3 della legge 104/1992, riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS. Inoltre, non deve essere riscontrato il ricovero a tempo pieno, presso strutture ospedaliere o simili, del disabile grave.
I permessi retribuiti ai sensi della l. 104/1992 si traducono, per il lavoratore disabile, in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Invece per i genitori e i famigliari lavoratori, è necessario distinguere in base all'età dell'assistito. Infatti ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore
prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione
permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore
Per i genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, sono previsti in alternativa:
tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore
prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
In ultimo ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità, spettano tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Permessi studio
Ai sensi dell’art. 10 della l. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali”.
L’ammontare delle ore retribuite per il diritto allo studio viene stabilito dai singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL), ma nella grandissima maggioranza dei casi consiste in un massimo di 150 ore di permesso, da utilizzarsi entro un determinato periodo di tempo (di solito un triennio). Si riscontrano però alcune eccezioni, poiché se il titolo di studio che il lavoratore vuole conseguire rientra nella scuola dell’obbligo, le ore a disposizione possono diventare 250.
I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi. Pertanto, sono concessi i permessi studio finalizzati a seguire un corso, ma non per lo studio necessario alla preparazione dell’esame. A tal proposito, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere le certificazioni attestanti l’effettiva frequenza dei corsi.
Permessi lutto - Ai sensi dell’art. 4 della l. 53/2000 “la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.
Tale tipologia di permessi è retribuita, quindi al lavoratore spetta la retribuzione normale in busta paga a carico dell'azienda. Il permesso per lutto deve essere utilizzato entro 7 giorni dal decesso del familiare.
Permesso donazione sangue
I lavoratori dipendenti, in caso di donazione con prelievo minimo di 250 grammi di sangue effettuato presso centri autorizzati dal Ministero della Salute, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, senza subire una decurtazione sulla retribuzione.
Il lavoratore ha l’onere di presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue in cui siano indicati:
i dati anagrafici del donatore e il relativo documento di identificazione
quantità del prelievo
giorno e ora del prelievo
il centro che l’ha effettuato
In caso di inidoneità alla donazione è comunque garantita la retribuzione al lavoratore dipendente, limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità (art.1 del d.m. 18 novembre 2015). In ultimo ai datori di lavoro spetta il rimborso, da parte dell’INPS, delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per le ore non lavorate nella giornata di donazione.
Permessi elettorali
Secondo quanto disciplinato dall’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla l. n.53/90, e dall’art. 1 della l. n.69/1992, in occasione di elezioni (politiche e amministrative) e referendum, i lavoratori subordinati hanno il diritto di astenersi dall’attività lavorativa nel caso in cui adempiano a una delle seguenti funzioni:
presidenti di seggio
segretari e scrutatori di seggio
rappresentanti di lista o di partito
componente dei comitati promotori in caso di referendum
In questo caso, i giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, pertanto i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal dipendente mediante la presentazione al datore di lavoro di idonea documentazione indicante le giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.
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News » ANNOTAZIONI LEGALI | venerdì 15 dicembre 2017
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