I BENI CULTURALI SI EREDITANO?

22 marzo 2018

di Marusca Avv. Pilla

I BENI CULTURALI SONO ESCLUSI DALL’ATTIVO EREDITARIO?

I beni da non dichiarare nelle successioni sono quelli di eccezionale interesse artistico e storico che non possono essere ceduti senza l’autorizzazione del Ministero della P.I.

L’erede o il legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere ricompresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni informazione idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione deve essere presentata all’ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditario, nel termine stabilito per questa. Contro il rifiuto dell’attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all’ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell’eventuale maggiore imposta pagata.

 

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