RIMBORSO TASSE SI’ O NO?

29 dicembre 2017

di Avv. Marusca Pilla

Oggi rispondiamo a un quesito che spesso viene posto.

Posso chiedere il rimborso delle imposte indebitamente pagate?

Nel caso siano state indebitamente pagate le imposte di successione e donazione, di registrazione, ipotecarie e catastali, sovrattasse e pene pecuniarie, si può richiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate che a suo tempo aveva eseguito la registrazione.

L’atto di richiesta di rimborso va redatto in duplice copia: l’originale va spedito al suddetto ufficio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la copia, munita della ricevuta della raccomandata e cartolina di ritorno, va allegata al ricorso.

Ovviamente è necessario allegare alla richiesta le ricevute dei versamenti eseguiti.

La richiesta di rimborso può essere consegnata anche a mano all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la domanda di rimborso non vada a buon fine, si può contestare la decisione dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla sua notificazione o trascorsi inutilmente almeno entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

Il ricorso può essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale.

Prima di proporre ricorso occorre tuttavia tentare la mediazione.

 

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